Condizioni generali di vendita
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata â fino alla sua abrogazione ai sensi dellâart. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il âCodice del Turismoâ) â dalla L.27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 â in quanto applicabile â nonchĂŠ dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
Lâorganizzatore e lâintermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati allâesecuzione delle rispettive attivitĂ in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dellâart. 18, comma VI, del Cod. Tur., lâuso nella ragione o denominazione sociale delle parole âagenzia di viaggioâ, âagenzia di turismoâ, âtour operatorâ, âmediatore di viaggioâ ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
1) Ai fini del presente contratto sâintende per organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilitĂ di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; turista: lâacquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchĂŠ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2) Lâorganizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite intermediario.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: âI pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti âtutto compresoâ, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o allâalloggio di cui allâart. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del âpacchetto turisticoâ(art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalitĂ di cui allâart. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae lâorganizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA â SCHEDA TECNICA
Lâorganizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo â anche su supporto elettronico o per via telematica â una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: a) estremi dellâautorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dellâorganizzatore; b) estremi della polizza assicurativa di responsabilitĂ civile; c) periodo di validitĂ del catalogo o del programma fuori catalogo; d) il cambio di riferimento; e) modalitĂ e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); f) parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
Lâorganizzatore inserirĂ altresĂŹ nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto lâorganizzatore inoltre informerĂ i passeggeri circa lâidentitĂ del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dallâart. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. âblack listâ prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrĂ essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverĂ copia. Lâaccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lâorganizzatore invierĂ relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso lâagenzia di viaggi intermediaria. Lâorganizzatore fornirĂ prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dallâart.37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dellâart. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), lâorganizzatore si riserva di comunicare per iscritto lâinesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dellâacconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo del pacchetto turistico, da versare allâatto della prenotazione ovvero allâatto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrĂ essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dallâopuscolo o da quantâaltro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellâagenzia intermediaria e/o dellâorganizzatore, la risoluzione di diritto. Salvo diversamente pattuito, allâatto della prenotazione dovrĂ essere versato il 30% della quota complessiva del viaggio, inclusa la quota dâiscrizione e le eventuali assicurazioni facoltative. Il saldo dovrĂ essere versato almeno 20 giorni prima della data di partenza oppure contestualmente alla prenotazione se effettuata nei 20 giorni prima della partenza. In caso di prenotazioni che includono lâutilizzo dei voli di linea o low cost, dovrĂ essere versato lâintero importo del biglietto aereo contestualmente allâemissione dello stesso, oltre al 30% della quota complessiva del viaggio, inclusa la quota dâiscrizione e le eventuali assicurazioni facoltative.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrĂ essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della E.T.S. (Emission Trade Scheme â Tassa sulle emissioni climalteranti); b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farĂ riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza lâorganizzatore o lâintermediario che abbia necessitĂ di modificare in modo significativo uno o piĂš elementi del contratto, ne dĂ immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrĂ esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma giĂ pagata o di godere dellâofferta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dellâarticolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lâannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchĂŠ per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, lâorganizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirĂ al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dallâorganizzatore, tramite lâagente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarĂ mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dallâart. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
⢠aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
⢠modifica in modo significativo di uno o piĂš elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallâorganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
⢠ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dellâeccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
⢠alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrĂ dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lâavviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallâorganizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dallâart. 7, comma 2, saranno addebitati â indipendentemente dal pagamento dellâacconto di cui allâart. 7 comma 1 â il costo individuale di gestione pratica, lâeventuale corrispettivo di coperture assicurative giĂ richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi giĂ resi, la penale nella seguente misura:
a) Pacchetti turistici con voli noleggiati (charter) e/o con trasporto in pullman e/o con soggiorno in albergo, appartamenti, residence, ville e viaggi in formula alberghiera:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
20% da 29 a 22 giorni di calendario prima della partenza;
30% da 21 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
50% da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
80% da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato prima della partenza)
100% dopo tali termini.
b) Pacchetti turistici con voli di linea o low cost, traghetti e ferrovie:
100% della quota relativa al servizio di trasporto/volo incluse le tasse dal giorno della prenotazione;
Restanti servizi (servizi a terra, ecc.) che compongono il viaggio: vedi percentuali precedente paragrafo a).
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Nessun rimborso inoltre sarĂ accordato a quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello stesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Lâorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellâimpossibilitĂ di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrĂ predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallâorganizzatore venga rifiutata dal turista per seri e giustificati motivi lâorganizzatore fornirĂ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilitĂ di mezzi e posti, e lo rimborserĂ nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) lâorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalitĂ del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi allâorganizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrĂ quantificata prima della cessione.Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchĂŠ degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalitĂ e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale â aggiornate alla data di stampa del catalogo â relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per lâespatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne lâaggiornamento presso le competenti autoritĂ (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilitĂ per la mancata partenza di uno o piĂš consumatori potrĂ essere imputata allâintermediario o allâorganizzatore. I consumatori dovranno informare lâintermediario e lâorganizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dallâitinerario, nonchĂŠ dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, lâutilizzabilitĂ oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirĂ (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi allâosservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dallâorganizzatore, nonchĂŠ ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lâorganizzatore e/o lâintermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire allâorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lâesercizio del diritto di surroga di questâultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lâorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherĂ altresĂŹ per iscritto allâorganizzatore, allâatto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalitĂ del viaggio, sempre che ne risulti possibile lâattuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare lâIntermediario e lâorganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilitĂ , eccâŚ) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autoritĂ del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritĂ dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lâorganizzatore si riserva la facoltĂ di fornire in catalogo o nel dĂŠpliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITĂ
Lâorganizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dellâinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lâevento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questâultimo nel corso dellâesecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Lâintermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallâorganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualitĂ di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilitĂ dalle norme vigenti in materia, salvo lâesonero di cui allâart. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonchĂŠ dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
Lâorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Lâorganizzatore e lâintermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilitĂ (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nellâesecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinchĂŠ lâorganizzatore, il suo rappresentante locale o lâaccompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarĂ diminuito o escluso ai sensi dellâart. 1227 c.c. Il turista dovrĂ altresĂŹ â a pena di decadenza â sporgere reclamo mediante lâinvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dellâavvenuto ricevimento, allâorganizzatore o allâintermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellâorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallâannullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. SarĂ altresĂŹ possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterĂ i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalitĂ previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui allâart. 67 Cod. Tur. lâorganizzatore potrĂ proporre al turista â a catalogo, sul proprio sito o in altre forme â modalitĂ di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso lâorganizzatore indicherĂ la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dellâintermediario o dellâorganizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi allâestero.
Il fondo deve altresĂŹ fornire unâimmediata disponibilitĂ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellâorganizzatore. Le modalitĂ di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
Lâorganizzatore e lâintermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalitĂ previste dallâart. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi riportano le informazioni relative alle modalitĂ di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tariffe dei voli indicati nellâaccettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poichè soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrĂ chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Lâorganizzatore informerĂ i passeggeri circa lâidentitĂ del vettore/i nei tempi e nelle modalitĂ previste dallâarticolo 11 del REG.CE211/2015(richiamato allâart.5)
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto lâofferta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonchĂŠ dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresĂŹ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. Lâapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX.ART.13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e lâesecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrĂ in ogni momento esercitare i diritti dellâex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: Julia Viaggi S.r.l – Via San Lazzaro, 6 – 34122 Trieste (TS) – Italia.
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITAâ DEI VETTORI AEREI.
Per i vettori aerei comunitari e a quelli appartenenti a stati aderenti alla convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori 100.000 DSP (circa 120.000 euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP circa 5.000 euro; in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli fino a 1.000 DSP circa 1.200 euro. I vettori non appartenenti ad uno stato aderente alla convenzione di Montreal 1999 posso applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal codice del consumo e delle condizioni generali di contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.
POLIZZE ASSICURATIVE: Polizza RC Compagnia Allianz Global Assistance n°112367550, Polizza Grandi Rischi con la compagnia assicurativa UNIPOL n°1/72444/319/104271440 che porta il totale della copertura a ⏠31.500.000,00, polizza insolvenza dellâorganizzatore compagnia IMA ITALIA ASSINTANCE N° T003/2016
ORGANIZZAZIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE: Julia Viaggi S.r.l.u. â Trieste. Autorizzazione Regionale del Turismo Reg. F.V.G. n.84055/TUR – LICENZA n. 689 dd. 09/09/1993. Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data della stampa del catalogo. ValiditĂ del programma da marzo a novembre 2018.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dellâart. 17 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 â La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi allâestero.